Il tirocinio senza formazione va ricondotto al lavoro subordinato
L’INL fornisce orientamenti per l’attività di vigilanza su un istituto sempre più diffuso
Il tirocinio formativo e di orientamento, che sia privo di effettiva natura formativa e celi, nei fatti, un vero e proprio rapporto di lavoro, finalizzato semplicemente alla prestazione lavorativa, deve essere ricondotto alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia quello subordinato a tempo indeterminato. Questo l’aspetto centrale della circolare n. 8/2018, con la quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito al proprio personale ispettivo indicazioni operative, volte ad orientare l’attività di vigilanza nei confronti di un istituto sempre più diffuso in ambito nazionale, che spesso ha mascherato veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
La circolare, peraltro, trae origini da due fondamentali spunti.
Il primo è rappresentato dalle nuove linee guida in materia, ...
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