Sequestro al netto dei «costi vivi» per appalti illeciti nella gestione dei rifiuti
Per il calcolo del profitto non si possono usare presunzioni derivanti da accordi con l’Agenzia delle Entrate
Nell’ambito di un reato di truffa rilevante per la responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001, il profitto è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal delitto ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto contrattuale che si è illecitamente instaurato.
Tale principio, già enunciato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 26654/2008, trae origine dalla distinzione tra “reati-contratto” e “reati in contratto”, intendendo per tali, rispettivamente, il caso in cui il negozio giuridico risulti integralmente illecito (ad esempio, società che operano nel traffico di stupefacenti) e il caso in cui, invece, il comportamento penalmente
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