Nessuna sanzione per l’esibizione tardiva dei registri contabili
Se non vi è pregiudizio per l’obbligazione tributaria né per l’attività di controllo, la violazione è solo formale
Con sentenza n. 14933, depositata ieri, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della punibilità delle violazioni meramente formali, stabilendo che l’esibizione tardiva delle scritture contabili ai verificatori, sebbene sia astrattamente idonea a ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione, non può essere sanzionata in assenza di un concreto pregiudizio per gli organi accertatori.
Nel caso in esame, a seguito di un accesso compiuto nei locali di svolgimento dell’attività aziendale, le Fiamme Gialle non riscontravano la contabilità aziendale in forma cartacea, e provvedevano a comminare le sanzioni di cui agli artt. 6 e 9 del DLgs. 471/97.
A nulla era valso che il contribuente, al momento dell’accesso, aveva presentato alla Guardia di Finanza la contabilità ...
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