Il «whistleblowing» non autorizza attività investigative illecite
La normativa è volta alla tutela del segnalante e non fonda un dovere di indagine sui possibili illeciti
La normativa in materia di “whistleblowing” si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, relative al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un’attività illecita; mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni e non autorizza improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.
La Cassazione – nella sentenza n. 35792 depositata ieri – ha, così, iniziato a porre dei confini alla inevitabile ambiguità della tutela predisposta dalla L. 179/2017 e, ancor prima, per i dipendenti pubblici dall’art. 54-bis del DLgs. 165/2001.
Nel caso affrontato, un soggetto incaricato di pubblico servizio era stato accusato del reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, ...
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