Per l’esterovestizione rileva il luogo d’esercizio dell’attività sostanziale
Per la Cassazione non si deve considerare solo il criterio della localizzazione delle persone che esercitano le funzioni più elevate
La delicata distinzione tra la legittima delocalizzazione societaria e la mera esterovestizione costituisce, in un contesto sempre più esteso di commerci internazionali ed economia digitale, questione delicata sia per l’elaborazione normativa, interna e sovranazionale, che per la risposta sanzionatoria. Sancire giudizialmente la residenza fiscale italiana di una società o di un ente che abbiano legittimamente esercitato la propria libertà di stabilimento in un altro Stato membro significa, infatti, comprimere tale libertà, negando un legittimo vantaggio fiscale, e colpire penalmente la gestione.
L’argomento si ritrova sempre più di frequente nella giurisprudenza tributaria ed anche in quella penale, spesso riconducibile alla fattispecie dell’omessa dichiarazione (art. 5 del ...
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