Valore della lite nei rimborsi per più annualità in base all’intero ricorso
La posizione della C.T. Prov. Lecco è in contrasto con l’Agenzia, secondo cui il valore è dato dall’importo chiesto a rimborso per singolo periodo d’imposta
Con la sentenza n. 113/2/18 del 4 giugno 2018, la Commissione tributaria provinciale di Lecco, nell’ambito di un contenzioso in materia di diniego di rimborso IRAP, ha precisato che il valore di 20.000 euro (dal 1° gennaio 2018 innalzato a 50.000 euro), richiesto per l’applicabilità dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, deve essere verificato in relazione all’atto impugnato.
Nel caso deciso dai giudici, una contribuente presentava istanza di rimborso IRAP per più annualità, motivando la richiesta sulla base dell’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, presentando poi ricorso senza osservare i 90 giorni entro cui poteva essere accolto il reclamo, ritenendo la lite non soggetta a tale procedura.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio
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