Il terreno destinato ad autolavaggio non si ammortizza
Con l’ordinanza n. 22932 depositata ieri la Cassazione si è pronunciata nuovamente in merito alla deducibilità delle quote di ammortamento dei terreni, confermando l’orientamento delle Sezioni Unite n 10225/2017.
Il caso di specie aveva per oggetto un terreno destinato allo svolgimento di attività di autolavaggio.
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile derivante da ammortamenti non deducibili.
La C.T. Reg. riteneva, invece, che gli ammortamenti fossero deducibili, posto che, nella specie, il terreno era stato acquistato in un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006 e, quindi, non risultava applicabile l’art. 36 comma 7 del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), che ha previsto la non ammortizzabilità dei terreni.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affermando l’indeducibilità dell’ammortamento in forza del principio generale per cui i terreni, in quanto beni aventi una vita illimitata, ancorché abbiano una funzione strumentale rispetto all’impresa, non sono ammortizzabili.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di determinazione del reddito d’impresa, i terreni edificabili, non essendo soggetti a logorio fisico o economico, né ad usura, non rientrano nella nozione fiscale di beni ammortizzabili (Cass. n. 9068/2015).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha recentemente spiegato questo principio in relazione ad un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante. Il relativo costo di acquisizione è stato ritenuto ammortizzabile solo ove si constati che, al termine dell’uso produttivo, il bene non sia più utilizzabile in modo proficuo in ragione del suo deperimento (economico, se non fisico), atteso che la piena operatività della regola dell’ammortizzabilità del costo del bene strumentale posta dalle norme civilistiche (art. 2426 c.c.) e fiscali (TUIR), per il caso di “vita utile” limitata nel tempo, non è ostacolata dalla mancata espressa menzione dei terreni nel DM 31 dicembre 1988, richiamato dall’art. 102 del TUIR, trattandosi di fonte normativa che individua i soli coefficienti e non l’an dell’ammortamento (Cass. SS.UU. n. 10225/2017).
Nel caso oggetto della sentenza di ieri, il terreno destinato allo svolgimento di attività di autolavaggio non presentava una “vita utile” limitata nel tempo. La Cassazione ha, quindi, ritenuto che non potesse essere oggetto di ammortamento.
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