Per il bonus investimenti pubblicitari consentiti pagamenti con qualsiasi mezzo
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato ieri le risposte alle domande più frequenti relative al credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali. In particolare i nuovi chiarimenti si soffermano, tra l’altro, sull’individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie, sulle modalità di pagamento delle fatture, sull’importo da considerare ai fini dell’agevolazione e sul trattamento fiscale del bonus.
Innanzitutto viene evidenziato che la norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.
Nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.
Infine, considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (art. 57-bis del DL 50/2017) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
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