ACCEDI
Venerdì, 6 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Le somme erogate dagli enti bilaterali non sono fiscalmente rilevanti

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 ottobre 2018

x
STAMPA

Con la risposta ad interpello n. 24, l’Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dagli enti bilaterali.
Nella fattispecie in esame, la contribuzione all’ente bilaterale di categoria è totalmente a carico del datore di lavoro e le somme a sostegno del reddito sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro, che si fa carico di corrisponderle ai dipendenti in busta paga.

L’Agenzia delle Entrate afferma che i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società all’ente bilaterale sono imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51 comma 1 del TUIR.

Le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso ex L. 104/92, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR, non assumono rilevanza fini fiscali.
I contributi per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono, invece, qualificabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 comma 1 lettera c) del TUIR.

Secondo l’Agenzia, la circostanza che i lavoratori percepiscano le citate elargizioni per il tramite del proprio datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale di categoria, ovvero dal soggetto che sostiene l’onere, non incide sul descritto trattamento fiscale delle somme erogate, dal momento che queste ultime sono corrisposte ai lavoratori in ragione dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale.

TORNA SU