Non elusivo lo spin off proporzionale
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello n. 21 pubblicata ieri ha escluso profili di abuso del diritto per un’operazione di scissione parziale proporzionale a seguito della quale una società industriale provvede a scorporare il proprio ramo immobiliare a favore di una società beneficiaria esistente, partecipata dai medesimi soci della scissa, pur se con diverse percentuali.
Le ragioni extrafiscali individuate nell’istanza a giustificazione della “genuinità” dell’operazione sono rappresentate:
- dall’intenzione della proprietà di raggruppare asset omogenei in ciascuna delle due società;
- dall’esigenza di migliorare la “leggibilità” (anche nei confronti delle banche) delle performance aziendali, depurata dalla componente riferite agli immobili;
- dalla volontà di concentrare in una società immobiliare (operante in un settore caratterizzato da un livello di rischio inferiore a quello dell’impiantistica) i fabbricati posseduti dalla scissa.
Anche le riserve in sospensione d’imposta sono ripartite tra le due società in base al rapporto tra i patrimoni netti rispettivamente attribuito alla beneficiaria e rimasto in capo alla scissa, che rappresenta la regola a questi fini.
Preso atto di queste indicazioni contenute nell’istanza, l’Agenzia ha riconosciuto l’assenza di profili di abuso, in quanto il passaggio del patrimonio immobiliare da un soggetto all’altro non comporta la fuoriuscita degli immobili dal regime di impresa, la quale si realizzerà solo all’atto della loro cessione o assegnazione ai soci.
L’Agenzia ha riconosciuto che la scissione rappresenta l’operazione fisiologica per realizzare le finalità che si sono proposti i soci (separare l’attività industriale da quella immobiliare), e pertanto non possono essere disconosciuti né il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 173 del TUIR, né l’imposta di registro fissa che connota tale operazione, non essendosi in presenza di alcun vantaggio fiscale indebito.
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