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Esenzione IVA per le prestazioni socio-educative dell’azienda agricola

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 ottobre 2018

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Con la risoluzione n. 77 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni socio-educative rese da un’azienda agricola sono operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72.

Il caso esaminato riguarda un’azienda agricola iscritta, fra l’altro, nei registri regionali delle “Fattorie didattiche” e in quello delle “Fattorie sociali”, che stipula apposite convenzioni con i Comuni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi volti all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e all’inserimento lavorativo di minori in condizioni di disagio. A fronte di tale attività, all’azienda agricola è riconosciuta una retta pro capite per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella struttura. La retta comprende, fra l’altro, le spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per il minore.

In relazione all’esenzione IVA prevista per “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...)” dall’art. 10 comma 1 n. 21 del DPR 633/72, nella risoluzione in esame è stato osservato che la predetta disposizione:
- ha carattere oggettivo e non richiede una qualità particolare nel soggetto prestatore;
- trova fondamento nell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE, il quale richiede ai fini dell’esenzione IVA la sussistenza del carattere sociale dell’attività svolta;
- include anche strutture “simili” a quelle espressamente menzionate, qualora finalizzate all’accoglienza e, quindi, aventi carattere sociale.

Alla luce delle informazioni fornite, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’attività dell’azienda agricola abbia natura e finalità “essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù”, tale da essere assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali (brefotrofi, orfanotrofi, asili, ecc.) espressamente richiamate dalla disposizione sopra citata. Ne consegue, dunque, il riconoscimento del regime di esenzione IVA.

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