Dall’Agenzia chiarimenti sulla disapplicazione dei limiti alla riportabilità delle perdite nella fusione
Quando, nell’ambito di una operazione di fusione, le perdite della società incorporata sono il frutto di costi sostenuti nell’esercizio dell’ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita, che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business, e non la conseguenza di un’attività di “svuotamento” o “depotenziamento” di una bara fiscale, è possibile ottenere la disapplicazione dei limiti alla riportabilità delle perdite previsti dall’art. 172 comma 7 del TUIR.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018 pubblicato ieri, elaborato in risposta ad apposita istanza di interpello “disapplicativa” presentata ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L. n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 172 comma 7, le perdite fiscali maturate ante fusione dalle società partecipanti alla fusione (comprese quelle maturate dalla società incorporante) possono essere riportate anche nei periodi di imposta successivi alla data di decorrenza della fusione:
- solo a condizione che dal Conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (di cui all’art. 2425 c.c. ), superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- e comunque solo per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio (o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. ), senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
Viene così ribadita l’impostazione già a suo tempo affermata dalla ris. Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2002 n. 337 (espressamente richiamata dal principio di diritto n. 6/2018), secondo la quale, nel caso in cui manchino esercizi antecedenti a quello che precede l’esercizio di delibera della fusione (in quanto la società partecipante alla fusione è appunto di “recente” costituzione), la norma antielusiva recata dall’art. 172 comma 7 del TUIR perde di significato, posto che si determina l’impossibilità di indagare sulla “vitalità” del soggetto.
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