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Indennità di disoccupazione legata a redditi inferiori alla soglia minima imponibile per legge

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 ottobre 2018

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Con l’ordinanza n. 26027, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione se l’indennità di disoccupazione spetti al lavoratore che, occupato contemporaneamente presso due diversi datori di lavoro, a partire da una certa data in avanti abbia perduto uno dei due contratti, ricadendo sotto la soglia reddituale imponibile.
La vicenda è risalente (nella specie, l’indennità di disoccupazione era pretesa dalla lavoratrice dal mese di dicembre del 2008) e, per questo, non era regolata dalla vigente normativa in materia (DLgs. 22/2015). 

Nello specifico, la controversia riguardava il caso di una lavoratrice assunta con due rapporti di lavoro a termine e a tempo parziale da una stessa agenzia di somministrazione; per effetto della cessazione di uno dei due rapporti che aveva stipulato per il tramite dell’agenzia di somministrazione, la lavoratrice era venuta a trovarsi, senza sua colpa, in una situazione economica che non le garantiva il raggiungimento della soglia legale del minimo imponibile.
L’INPS non le aveva però riconosciuto l’indennità di disoccupazione sul presupposto che la tutela contro la disoccupazione sarebbe stata prevista solo a favore di coloro che involontariamente non fossero più titolari di alcun rapporto di lavoro. In particolare, per l’INPS, l’indennità di disoccupazione non sarebbe stata legata alla percezione di redditi inferiori alla soglia minima.

La Cassazione ha invece chiarito che lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge.

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