Legittimo l’avviso di accertamento privo degli atti reperiti su «e-bay»
La Cassazione, con l’ordinanza n. 26107, pubblicata ieri, ha confermato la legittimità di avvisi di accertamento con i quali si contestava la mancata tenuta della contabilità fiscale in presenza di attività imprenditoriale, nonostante la mancanza di allegazione della documentazione posta a fondamento, richiamata solo per relationem nel processo verbale di constatazione.
Nel motivo di ricorso veniva contestata la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, a mente del quale gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e, se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, principio che trova ulteriore specificazione negli artt. 42 del DPR 600/73 e 56 del DPR 633/72.
Nel caso di specie, le indagini condotte dalla Guardia di Finanza si concentravano sull’analisi dell’attività imprenditoriale di e-commerce sulla piattaforma eBay.
Dalla sentenza impugnata e dagli stralci degli atti impugnati riportati in ricorso, risulta che al processo verbale di contestazione era stato allegato l’elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente).
Secondo i giudici di legittimità, in questo modo il contribuente era stato messo nella condizione di contestare in modo specifico le singole operazioni, in applicazione del principio di diritto, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 9323/2017).
Sono stati ritenuti, pertanto, legittimi gli avvisi di accertamento emessi, con rigetto del ricorso del contribuente.
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