Per operazioni soggettivamente inesistenti accertamento integrativo solo con elementi nuovi
Con la sentenza n. 26191 depositata ieri, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di accertamento integrativo nell’ambito di accertamenti relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Nella vicenda in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento, sulla base di un processo verbale di constatazione che faceva seguito a precedente processo verbale di constatazione dello stesso ufficio, a sua volta trasfuso in un diverso avviso di accertamento, sempre relativo al medesimo anno di imposta.
In particolare, il secondo avviso di accertamento era fondato sulla circostanza che la società accertata aveva ricevuto alcune fatture da una società cartiera, in quanto era risultata priva di struttura logistica e di documentazione contabile.
Il secondo avviso di accertamento, a cui si riferisce la sentenza impugnata, era stato emesso sulla base degli stessi elementi già oggetto del primo atto accertativo, ma con riferimento a una fattura ulteriore emessa dalla società cartiera.
La legittimità circa la notifica di accertamenti integrativi è ammessa dagli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, a condizione che siano pendenti i relativi termini decadenziali e che sia dimostrata la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Secondo parte della giurisprudenza, non possono essere considerati nuovi elementi quelli già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, inclusa la Guardia di Finanza (Cass. n. 10526/2006).
Nel caso di specie, era ragionevole ritenere che in occasione del primo atto di accertamento gli organi ispettivi avessero acquisito (o comunque potuto acquisire) tutte le fatture emesse dalla società cartiera relative all’anno d’imposta oggetto di accertamento e, pertanto, il secondo atto, fondato su una singola fattura non indicata nel primo avviso di accertamento, non costituisse un elemento sufficiente a giustificare il ricorso all’accertamento integrativo.
La decisione si pone in linea con il principio della tendenziale unitarietà dell’avviso di accertamento ex art. 43 comma 3 del DPR 600/73, in base al quale non è consentito all’ufficio sostituire un primo atto di accertamento con un altro successivo sulla base degli stessi elementi diversamente valutati (Cass. n. 26279/2016).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41