Nessuna revoca del concordato per liti pendenti durante l’omologa
In presenza di coperture a tutela dei creditori, gli atti del debitore non sono fraudolenti
Con la sentenza n. 26646 depositata ieri, la Corte di Cassazione, trattando in tema di atti fraudolenti idonei alla revoca del concordato preventivo, ha disposto che l’esistenza di contenziosi pendenti di cui sia parte la società debitrice, anche se avviati nel corso della procedura e senza le autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione, non incidono negativamente sul patrimonio del debitore e non implicano la revoca del concordato, se dotate di adeguate coperture.
La rinuncia ai compensi per le controversie pendenti da parte dei legali della debitrice, oltreché l’esistenza di un fondo rischi di sopravvivenze passive per il caso di soccombenza e l’assunzione da parte dei soci – nel caso di incapienza del fondo – dell’obbligo di corrispondere ...
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