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Regime degli impatriati, ribadita l’agevolabilità in caso di rientro dopo il distacco

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 ottobre 2018

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Con la risposta a interpello n. 45 del 23 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento espresso nella risoluzione 5 ottobre 2018 n. 76, ribadisce che è possibile beneficiare del regime degli impatriati ex art. 16 del DLgs. 147/2015 nel caso in cui il rientro dopo il distacco all’estero del dipendente sia legato a un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. 

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circolare n. 17/2017 (Parte II, § 3.1), aveva affermato che “Il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.

La risposta a interpello, riprendendo quanto affermato dalla risoluzione n. 76/2018, precisa che la citata posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/2017, finalizzata a evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ciò può verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui:
- il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero.
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del DLgs. n. 147/2015, secondo l’Agenzia le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludono ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio.

Nella fattispecie oggetto di interpello, Tizio è un dipendente straniero assunto da una società italiana e distaccato all’estero.
Considerato che il trasferimento in Italia di Tizio è da attribuire a un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente grazie alle specifiche competenze maturate nelle esperienze lavorative all’estero, egli può essere ammesso a fruire dell’agevolazione in argomento.

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