Convogli ferroviari con ammortamento differenziato
Per la quota del costo totale imputabile alle parti «trainante» e «trainata» occorre far riferimento ai dati della dichiarazione di messa in servizio
Con il principio di diritto n. 8, datato 21 settembre 2018, ma pubblicato nella giornata di ieri, 24 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al coefficiente di ammortamento applicabile ai convogli ferroviari, alla luce dei progressi tecnologici registrati negli ultimi anni nel relativo settore.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del TUIR, la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi, dal DM 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio.
Tale decreto prevede, in particolare, in
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