ACCEDI
Domenica, 9 novembre 2025

NOTIZIE IN BREVE

Sequestro «diretto» anche sul denaro investito

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 ottobre 2018

x
STAMPA

La Cassazione n. 49199/2018 ribadisce che, in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro “diretto” del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito; conseguentemente il mancato pagamento delle imposte (per omessa dichiarazione) comporta un vantaggio economico, derivante dal risparmio delle somme non versate all’Erario. E, pertanto, il denaro eventualmente esistente nelle casse dell’ente, può e deve sequestrarsi in via diretta, ove possibile.

La confisca del profitto, quando si tratta di denaro o beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma diretta. Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare.

È pertanto ammissibile il sequestro preventivo qualora sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi. Infatti, in tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa.

La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito.
In tutte le ipotesi richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente, ma diretta.

TORNA SU