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Le questioni di diritto «sanano» l’omessa comunicazione di udienza

/ REDAZIONE

Giovedì, 1 novembre 2018

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27837, depositata ieri, ha nuovamente affrontato la questione relativa agli effetti della mancata comunicazione della data di udienza nel processo e, in particolare, nell’ipotesi in cui tale omissione si sia verificata nel corso del giudizio di secondo grado.

È ormai un principio consolidato che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisca una causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (Cass. 26 maggio 2017 n. 13319).
La violazione di tali principi, infatti, costituisce una nullità processuale che travolge la sentenza successiva e ha, quale effetto principale, la retrocessione del processo alla Commissione tributaria regionale

Tuttavia, tale effetto non si verifica nell’ipotesi in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (Cass. 30 dicembre 2014 n. 27496).

Nel caso di specie, le questioni sottoposte al vaglio della Corte involgevano accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito, riguardando la natura pubblicitaria o meno dei costi sostenuti per eventi, l’inerenza dei costi per consulenze legali, la corretta applicazione di coefficienti di ammortamento di ristrutturazione dei negozi che dipendono anche dalla titolarità dei locali (punto contestato, oltretutto, dall’Agenzia delle Entrate) e, infine, l’omessa imputazione a sopravvenienza attiva di un costo per assicurazione non corrisposto nell’anno successivo.

Secondo la Cassazione, il caso in esame non soffre della richiamata eccezione e, pertanto, l’omessa comunicazione, violando la prescrizione stabilita dall’art. 31 del DLgs. n. 546/92 (applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto) comporta la nullità della sentenza con rimessione del processo al giudice di secondo grado.

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