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Spetta il rimborso IVA anche con una sola operazione

/ REDAZIONE

Sabato, 17 novembre 2018

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Con la sentenza n. 29530 di ieri, 16 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha escluso che la fattispecie di rimborso IVA relativa alla c.d. “aliquota media” imponga la necessità di una pluralità di operazioni.

Il caso esaminato è relativo alla richiesta di restituzione di un rimborso IVA ottenuto da un soggetto passivo, in quanto nell’anno era stata realizzata una sola operazione attiva, ossia l’incasso di un acconto per un contratto preliminare di vendita di una casa non seguito dal contratto definitivo. Il rimborso IVA era stato richiesto ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. a) del DPR 633/72, dunque, in forza della fattispecie relativa ai soggetti passivi che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediatamente assolta su acquisti e importazioni.

Secondo la Corte di Cassazione, la predetta disposizione si riferisce all’esercizio di un’attività e non impone che le operazioni poste in essere siano effettivamente plurime, anche se è necessario che almeno un’operazione attiva e passiva sussista. 

Per quanto concerne la stipula del contratto preliminare non seguito da quello definitivo, la Cassazione ha sancito che l’emissione della fattura rende esigibile l’IVA se sussiste il presupposto della cessione imponibile, il quale può essere rappresentato anche da un negozio obbligatorio come un preliminare di vendita immobiliare (cfr. Cass. n. 21110/2011).

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