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Indennità suppletiva di clientela, confermata la deducibilità per competenza

/ REDAZIONE

Sabato, 17 novembre 2018

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Con la sentenza n. 29529 depositata ieri, 16 novembre 2018, la Corte di Cassazione conferma il principio, già stabilito in numerose pronunce, per cui gli accantonamenti per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili nella misura stanziata in bilancio, e non al momento dell’effettiva corresponsione all’agente cessato.
Gli accantonamenti per l’indennità in questione, infatti, sono assimilabili a quelli di previdenza e quiescenza del personale dipendente che, ricadendo nella disciplina dell’art. 105 del TUIR, sono regolati dal principio di competenza, e non da quello di cassa.

Il principio espresso dalla sentenza n. 29529/2018, conforme a quello che la stessa Agenzia delle Entrate aveva espresso nella circolare n. 33 dell’8 novembre 2013, si allinea quindi a quanto già espresso dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 13506, 13507 e 13508 dell’11 giugno 2009, n. 8134 dell’11 aprile 2011, n. 8288 del 4 aprile 2013 e n. 26534 del 17 dicembre 2014.

L’orientamento può, pertanto, ormai considerarsi consolidato, anche alla luce del fatto che sentenze – sempre più isolate – che affermano il contrario (da ultimo, Cass. n. 4115 del 20 febbraio 2014) riguardano annualità molto risalenti, anteriori alla riforma dell’art. 1751 c.c. che ha avuto efficacia dal 1993.

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