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La consolidante deve comunicare a se stessa la cessione di eccedenze IRES

/ REDAZIONE

Giovedì, 22 novembre 2018

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La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 30014 del 21 novembre 2018, che le eccedenze d’imposta riportate a nuovo dal consolidato possono essere utilizzate dalla società consolidante per compensare debiti propri solo dietro la formalità della dichiarazione della cessione del credito stesso, nel modello CNM, dal consolidato alla società utilizzatrice.

Ad avviso della Suprema Corte, questo principio vale anche se la società utilizzatrice è la consolidante stessa: nonostante, infatti, la comunicazione abbia quale soggetto cedente e quale soggetto cessionario la stessa società, essa agirebbe nella veste di cedente quale soggetto deputato alla dichiarazione di atti, fatti e situazioni facenti capo al gruppo, e nella veste di cessionario in qualità di entità autonoma.

La sentenza, che ha rettificato il giudizio di secondo grado favorevole alla società, ha fatto discendere dalla mancata indicazione degli estremi della società cessionaria del credito l’inefficacia del trasferimento a norma dell’art. 118 comma 2 del TUIR, il quale richiama allo scopo le disposizioni dell’art. 43-ter del DPR 602/73 sulla cessione dei crediti infragruppo.

Occorre, però, ricordare che la sentenza si riferisce a un anno di imposta precedente alle modifiche apportate allo stesso art. 43-ter dall’art. 2 comma 3 del DL 16/2012: nell’attuale contesto normativo, infatti, la mancata indicazione degli estremi della società cessionaria (che avviene ora nel quadro CK) non determina più l’inefficacia della cessione, ma l’irrogazione della sanzione amministrativa di 2.000 euro (ovvero, della sanzione prevista dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97 nella misura massima).

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