Associazioni temporanee di imprese senza reverse charge nell’edilizia
Con una decisione di ieri i giudici di legittimità hanno escluso la soggettività passiva IVA
L’associazione temporanea di imprese (ATI) non è soggetto passivo IVA e, dunque, non applica il meccanismo del reverse charge quando opera come subappaltatore nella filiera dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72). Lo ha affermato la Corte di Cassazione ieri, con la sentenza n. 30354/2018, che appare essere la prima sentenza di legittimità sulla dibattuta materia del reverse charge nel settore edile.
Nella pronuncia viene ricostruita dettagliatamente la natura civilistica e fiscale dell’ATI.
In primis, viene opportunamente richiamato l’art. 3 comma 20 del DLgs. 163/2006 (oggi abrogato ma sostanzialmente replicato dall’art. 3 comma 1 lett. u) del DLgs. 50/2016), il quale configura l’ATI come “raggruppamento temporaneo” da intendersi
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