Per l’omessa dichiarazione IVA valgono solo i costi documentati
La Suprema Corte distingue la condanna ex art. 5 del DLgs. 74/2000 a seconda che l’evasione riguardi le imposte dirette o l’IVA
La sussistenza di costi effettivi non documentati può esplicare effetti sulla determinazione della base imponibile, e conseguentemente sulla determinazione dell’imposta, solo con riferimento ai reati concernenti le imposte dirette e non con riferimento all’IVA. Quest’ultima, infatti, è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale che può funzionare solo attraverso la specifica tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l’eventuale e ipotetica sussistenza di costi effettivi non registrati che, in quanto tali, non possono esplicare alcun effetto sulla quantificazione dell’imposta (evasa).
Per tali ragioni, l’accertamento del reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del
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