Scritture contabili tutelate penalmente sia nel tributario che nel fallimentare
L’approvazione del bilancio non supplisce alla mancanza della documentazione contabile
I documenti e le scritture contabili possono rilevare ai fini penali sotto diversi punti di vista.
In ambito tributario, l’art. 10 del DLgs. 74/2000 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Si tratta di un’ipotesi speciale di falso che tutela un interesse strumentale rispetto al corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.
Due ipotesi delittuose sono, inoltre, presenti nella disciplina penale fallimentare che punisce, con l’art. 216
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