Ammessa la consegna di copia della ricevuta fiscale tramite email
La copia deve rispettare il Codice dell’amministrazione digitale e il DM 17 giugno 2014
Con la risposta ad interpello n. 96 datata 4 dicembre 2018 ma pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di certificazione dei corrispettivi da parte di una società che svolge molteplici attività via internet o collegate alla rete (es. realizzazione di siti, applicazioni e portali).
Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici resi a committenti privati consumatori, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente (art. 22 comma 1 n. 6-ter) del DPR 633/72). Per tali operazioni è previsto, inoltre, l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1 del DM 27 ottobre 2015).
Considerato che i servizi resi dalla società appaiono riconducibili ...
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