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Definite le modalità per il recupero dell’IVA addebitata erroneamente per EXPO 2015

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 dicembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 115 pubblicata ieri, 18 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di recupero dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa dai fornitori nei confronti di una società che ha curato la realizzazione e la gestione di un padiglione per Expo Milano 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che le prestazioni di servizi riferite alla costruzione e alla demolizione dei padiglioni espositivi:
- sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del requisito territoriale, se la società committente è soggetto passivo nel Paese ove è stabilita e non possiede una stabile organizzazione in Italia;
- sono territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-quinquies comma 1 lett. a) del DPR 633/72), ma non imponibili IVA in base all’art. 10 comma 5 dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE), se la predetta società non è soggetto passivo nel Paese di stabilimento.

In entrambi i casi, dunque, qualora per le operazioni sia stata erroneamente addebitata l’IVA in rivalsa:
- i fornitori possono emettere una nota di variazione in diminuzione a favore della società entro un anno dall’effettuazione dell’operazione;
- la società ha comunque la facoltà di agire nei confronti dei fornitori in sede giudiziale per la ripetizione di indebito (art. 2033 c.c. ) entro il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., mentre i fornitori possono presentare domanda di restituzione dell’imposta indebitamente applicata ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72.

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