I forfetari perdono deduzioni e detrazioni IRPEF
Senza altri redditi soggetti a IRPEF sono deducibili solo i contributi obbligatori; la detrazione per i figli è trasferibile all’altro genitore
Nel calcolo di convenienza che occorre fare per decidere se aderire o meno al nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime forfetario) di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, da ultimo modificato dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), incidono sicuramente gli oneri deducibili e detraibili dal reddito complessivo assoggettato a IRPEF.
Si ricorda al riguardo che, a decorrere dall’anno 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente di 65.000 euro, per tutte le attività. Nell’ipotesi in cui, oltre al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il quale si aderisce al regime forfetario (assoggettato all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, ...
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