Sostitutiva mutui per la cessione a un privato del credito da finanziamento
I giudici di legittimità hanno stabilito che non è quindi dovuta l’imposta ipotecaria
Con la sentenza n. 3071/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di crediti in sofferenza dall’intermediario finanziario a un privato non sconta l’imposta ipotecaria, in quanto prende il suo posto l’imposta sostitutiva sui mutui applicata sul finanziamento originario. Il trasferimento del credito, infatti, fruisce dei benefici fiscali perché rientra nell’ambito di un procedimento relativo a operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
La questione è stata originata dalla cessione del credito relativo a un mutuo fondiario in sofferenza (a cui era stata applicata l’imposta sostitutiva mutui di cui all’art. 15 del DPR 601/1973) che una banca aveva ceduto a una società di gestione e che quest’ultima aveva poi trasferito a una privata ...
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