Sostitutiva mutui per la cessione a un privato del credito da finanziamento
I giudici di legittimità hanno stabilito che non è quindi dovuta l’imposta ipotecaria
Con la sentenza n. 3071/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di crediti in sofferenza dall’intermediario finanziario a un privato non sconta l’imposta ipotecaria, in quanto prende il suo posto
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