Le novità sulla rottamazione-ter hanno effetto sulla chiusura delle liti?
Gentile Direttore,
per quanto sia risaputo che il diavolo faccia le pentole ma non i coperchi, certi perversi intrecci normativi risultano sempre difficili da metabolizzare, anche da parte di coloro, professionisti e contribuenti, che sono assolutamente abituati a dover guardare dentro le più plumbee casseruole legislative.
In particolare, molto brevemente, mi permetto di evidenziare una fattispecie che ancora galleggia nel minestrone delle norme della cosiddetta legge di “pace fiscale”, ovvero la L. 136 del 17 dicembre 2018 di conversione del DL 119/2018.
Ebbene, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’art.6, comma 7 della legge in parola dispone che la decadenza dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DL 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), a causa del mancato versamento entro lo scorso 7 dicembre delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, rappresenti una causa ostativa rispetto alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
La fattispecie, ricorrente sia nel primo grado di giudizio che nel secondo, esemplificando, è attribuibile tanto alla natura esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati, in assenza di sospensione amministrativa o giudiziale, quanto alle iscrizioni a ruolo derivanti dalle previsioni dell’art. 68 del DLgs. 546/92, rubricato “Pagamento del tributo in pendenza del processo”. Ciò posto, l’accesso alla rottamazione-ter, contemplata dall’art. 3 della L. 136/2018, era specularmente inibito nel caso di rate incombenti nel 2018 e rivenienti dalla precedente edizione della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, sempre che non si fosse provveduto entro il 7 dicembre 2018 a pagare gli importi saltati e ormai scaduti.
La legge di conversione del decreto semplificazioni, approvata in via definitiva il 7 febbraio 2019, ha fatto rientrare dalla finestra i soggetti che il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 aveva fatto accomodare, al freddo e al gelo, fuori dalla porta principale, al solo fine, mai dichiarato quanto evidente, di riuscire a fare significativamente cassa già entro la fine dello scorso anno. Pertanto, oggi, anche i soggetti che non hanno pagato il dovuto in seno alla rottamazione-bis, entro il 7 dicembre 2018, potranno aderire alla rottamazione-ter, scontando però una importante contrazione dello iato temporale in cui completare la rateizzazione, posto che per questi soggetti l’ultima rata scadrà, al più tardi, a novembre 2021 e non a novembre 2023.
Questa “rivitalizzazione” manifesta effetti anche nel perimetro della chiusura delle liti fiscali pendenti, rimuovendo automaticamente la citata causa ostativa dell’art. 6, comma 7? Ovvero, le due speculari cause ostative possono (rectius potevano) dirsi tra loro collegate da un comune nesso eziologico tanto da rendere mutuabile il principio secondo cui aut simul stabunt aut simul cadent?
Sarò sincero, non lo so, posto che probabilmente la genesi delle due inibizioni potrebbe aver avuto un andamento asintotico nel pensiero del legislatore, terreno sul quale però non mi addentrerei troppo per timore di perdermi in tunnel che non si capisce bene dove esattamente conducano.
Certo, da un lato, può essere che il legislatore si sia dimenticato di disattivare anche la causa ostativa contenuta nella definizione delle liti pendenti, utilizzando sempre il veicolo normativo del decreto semplificazioni (sarebbe bastato davvero poco!), dall’altro lato, potrebbe aver supposto l’automaticità del collegamento tra le due disposizioni gemelle.
In un caso o nell’altro, è certo che, al netto del principio secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, oggi non so quanto ancora valido ed efficace, c’è la necessità, più che urgente, di capire se la fattispecie appena delineata sia frutto di volontà o di mera dimenticanza. Purtroppo, non me la sento però di poter escludere anche qualsiasi altra ipotesi.
Marco Cramarossa
Presidente AIDC Bari
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