Perdite «semplificate» 2017 riportabili solo fino al 2020
Disciplina transitoria, con vincoli di utilizzo, per le perdite relative ai periodi 2017, 2018 e 2019
Fino al periodo d’imposta 2017, le perdite d’impresa in contabilità semplificata non potevano essere oggetto di riporto nei successivi periodi d’imposta e potevano soltanto essere compensate nel periodo stesso di formazione nell’ambito del reddito complessivo del soggetto che le consegue (impresa individuale), o cui vengono imputate per trasparenza (partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice).
A decorrere dal periodo d’imposta 2018, per effetto delle modifiche “retroattive” introdotte dall’art. 1 commi 23 e 24 della L. 145/2018, le perdite d’impresa in contabilità semplificata seguono le stesse regole delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria e sono quindi utilizzabili in compensazione con i redditi
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