E-fattura differita con detrazione dell’IVA nel mese di effettuazione
Possibile la «retro-imputazione» dell’imposta nelle circostanze previste dal DPR 100/98
Il principio secondo cui può essere “retro-imputata” al mese di effettuazione l’IVA detraibile relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (ad eccezione delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente), si applica anche nel caso di ricezione di una fattura “differita”. A titolo esemplificativo, nel caso in cui, il 14 marzo, sia ricevuta e annotata una fattura “differita” emessa dal fornitore in data 1° marzo e riferita a operazioni effettuate nel mese di febbraio, la relativa imposta potrà confluire nella liquidazione periodica del mese di febbraio del cessionario/committente, da effettuarsi entro il 16 marzo (18 marzo per l’anno 2019, essendo il 16 e il 17 non lavorativi).
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