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Dimissioni con effetto anche sul rapporto convertito per nullità del termine

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 marzo 2019

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Con la sentenza n. 7318 depositata ieri la Cassazione si è pronunciata sull’efficacia delle dimissioni rassegnate dal dipendente dal contratto a termine sul rapporto convertito a tempo indeterminato per nullità del termine stesso.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali durante la vigenza di contratti a termine in serie e aveva, successivamente, agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti e la conversione a tempo indeterminato del rapporto.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, statuendo la preclusione della domanda nei confronti dei contratti per i quali il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni. La Corte d’Appello, invece, ha riformato la decisione, dichiarando la nullità del termine e disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

La Cassazione, su ricorso dell’azienda, ha aderito all’impostazione seguita in primo grado, dando continuità al proprio orientamento secondo il quale le dimissioni del lavoratore da un contratto di lavoro a tempo determinato che si inserisce in una sequenza di contratti a termine similari esplica effetti anche sul rapporto convertito dal giudice a tempo indeterminato a seguito della declaratoria di nullità del termine medesimo, salvo che il lavoratore riesca a dimostrare che le dimissioni erano viziate da errore, violenza o dolo in forza dell’art. 1427 c.c. (solo in tal caso le dimissioni non avrebbero effetto sul rapporto a tempo indeterminato).

A sostegno di tale orientamento la Suprema Corte evidenzia che la dichiarazione di recesso del lavoratore è un atto unilaterale recettizio e, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea a produrre l’effetto dell’estinzione del rapporto precludendo un’azione intesa alla conservazione del rapporto stesso.
Resta comunque salvo il diritto del lavoratore all’accertamento dell’invalidità del termine in relazione alle conseguenze di ordine economico che ne possono derivare.

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