Il passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale segue le regole transitorie
Viene previsto il riporto degli interessi passivi «pregressi» e si evita che la stessa componente venga conteggiata due volte per il calcolo del ROL
In merito alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, il DLgs. 142/2018 ha riformulato l’art. 96 del TUIR a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ossia, il 2019 per i soggetti “solari” (si veda “ROL «contabile» pregresso illimitatamente riportabile” del 31 gennaio 2019).
Il passaggio dal regime vigente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 a quello applicabile a decorrere dal 2019 (2019/2020, per i soggetti “non solari”) è disciplinato dalle norme transitorie previste dall’art. 13 del il DLgs. 142/2018.
Secondo l’art. 13 comma 2 del DLgs. 142/2018, il riporto ai successivi periodi di imposta delle eccedenze di interessi passivi previsti dall’attuale formulazione ...
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