Definibili le liti relative agli avvisi di liquidazione sugli atti giudiziari
Si tratta di atti sostanzialmente impositivi, non pare si possa sostenere che abbiano valenza meramente liquidatoria
L’art. 6 del DL 119/2018 limita l’estensione della definizione alle liti aventi ad oggetto “atti impositivi”.
La nozione di atto impositivo è stata tradizionalmente interpretata in modo piuttosto restrittivo dall’Amministrazione finanziaria. Nella circolare n. 12/2003 (§ 11.3.3), relativa al condono del 2002, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che vadano esclusi dalla nozione di atto impositivo, ai fini della definizione delle liti tributarie, gli avvisi di liquidazione, le ingiunzioni e i ruoli. Con particolare riferimento agli avvisi di liquidazione, l’esclusione è stata giustificata sulla base del fatto che, di norma, tali atti non presuppongono particolari operazioni di rettifica, ma si limitano a trarre le conseguenze dai dati indicati dai contribuenti.
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