Infortunio in trasferta non assimilabile a quello in itinere
L’indennizzo spetta anche per l’evento occorso nella stanza d’albergo
La tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro è andata nel corso degli anni ampliandosi – svincolando l’evento dalla specifica mansione, svolta in un dato luogo di lavoro prestabilito e durante l’orario di lavoro – sino ad attrarre anche quegli eventi occorsi al di fuori dei luoghi di lavoro, ma comunque funzionalmente collegati con la prestazione lavorativa, come l’infortunio in itinere.
Andando per gradi, l’art. 2 del DPR 1124/65, che disciplina la materia, definisce “infortunio sul lavoro” l’evento lesivo dell’integrità fisica del lavoratore occorso per causa violenta in “occasione di lavoro”; secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “per configurare l’indennizzabilità dell’infortunio
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