La risoluzione della cessione d’azienda non rettifica la plusvalenza
Il «primo cedente - secondo cessionario» che si vede restituire l’azienda ricomincia ex novo il processo di ammortamento sui beni
La rilevanza reddituale delle operazioni di cessione d’azienda, in termini di periodo di imposta di conseguimento della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile, coincide con la data della stipula dell’atto o con la successiva data a decorrere dalla quale si verifica l’effetto traslativo della proprietà, mentre le vicende successive, relative all’adempimento degli obblighi contrattuali o all’estinzione delle obbligazioni per effetto di una transazione con carattere novativo, non hanno alcun rilievo a tali fini.
Se però l’effetto traslativo della proprietà è differito in forza di clausole di “riserva della proprietà”, si fa comunque riferimento alla data della stipula dell’atto, posto che il secondo periodo dell’art. 109
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