Riduzione al 5% non applicabile per le controversie relative a sanzioni
Tesi incoerente con la possibilità di applicare il meccanismo dello «split» da soccombenza reciproca
Nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019, che esamina la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del DL 119/2018, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la riduzione al 5% prevista dal comma 2-ter della suddetta disposizione (per i casi di liti pendenti in Cassazione con doppia pronuncia favorevole al contribuente nei gradi di merito) non sarebbe applicabile alle controversie relative a sanzioni non collegate al tributo (§ 5.1.6).
A detta dell’Amministrazione finanziaria, per la definizione di tali controversie, il legislatore avrebbe previsto una disciplina speciale al comma 3 e detta specialità si evincerebbe “dalla circostanza che, per le sanzioni non collegate al tributo, è previsto il pagamento ridotto al 40 per cento del valore della controversia
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