Non basta la sinergia con la struttura sanitaria perché sia dovuta l’IRAP
La Cassazione interviene di nuovo per individuare quando l’organizzazione è autonoma esaminando il caso di un chirurgo
Il medico che si avvale di quattro sale operatorie nell’ambito di strutture organizzative di terzi, utilizzando personale che lo coadiuva durante l’attività operatoria, non deve assoggettare a IRAP i suoi proventi se tali strutture sanitarie non sono “autonome”, cioè non fanno capo al professionista né ai fini operativi, né per i profili organizzativi. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 8413/2019.
Un chirurgo, specializzato in ortopedia e traumatologia, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio all’istanza di rimborso dei versamenti IRAP 2010, sostenendo di non essere soggetto a tale imposta poiché la propria attività professionale era svolta in assenza di struttura organizzativa.
La Commissione tributaria provinciale lo ha rigettato, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41