Valore minimo del terreno rivalutato in caso di conferimento in società
Ai fini del registro, la norma sulla rivalutazione pone un vincolo sul «valore del bene», ma non modifica le regole per definire la base imponibile
A norma dell’art. 7 comma 6 della L. 448/2001, la “rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.
La norma vincola il contribuente a utilizzare il valore definito dalla perizia di rivalutazione come “valore minimo di riferimento” nella definizione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti riguardanti l’immobile rivalutato.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito (ris. n. 53/2015) che è possibile cedere il terreno ad un corrispettivo inferiore al valore di perizia, senza perdere il vantaggio fiscale per
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