Va cancellata dalla sezione speciale la start up in liquidazione se non attiva
Secondo il MISE, questa conclusione non vale se si applica, in fase di liquidazione, il principio della continuità aziendale o «going concern»
Deve essere cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25 comma 8 del DL 179/2012 una srl start up innovativa che eserciti diverse attività – delle quali solo una può essere considerata attività di ricerca – e della quale sia stato deliberato lo scioglimento, salvo che sia prevista, ai fini della liquidazione, la continuità aziendale.
Ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico, con parere del 27 maggio 2019 n. 133793, in cui si ricorda, innanzi tutto, che:
- per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale, la start up deve risultare attiva;
- di regola, lo scioglimento della società e la conseguente fase liquidatoria comportano l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea con quanto previsto dall’art. 2486 comma ...
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