Nel consolidato la controllante può definire la lite sull’imposta effettiva
Si determina così la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’accertamento a essa notificato
Con la risposta a interpello n. 166/2019 l’Agenzia ha chiarito che, nell’ambito del consolidato domestico regolato dalle norme precedenti l’entrata in vigore dell’art. 40-bis del DPR 600/1973, la società controllante può definire in Cassazione la lite relativa all’imposta “effettiva” liquidata nei suoi confronti, con l’effetto di determinare l’estinzione del giudizio instaurato separatamente dalla controllata avverso l’accertamento a essa notificato.
La questione va analizzata distinguendo, da un lato, le liti di primo livello (imposta c.d. “teorica”) da quelle di secondo livello (imposta “effettiva”), dall’altro, le liti avverso il medesimo atto notificato a controllante e controllata nell’ambito
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