Neutralità fiscale anche per il passaggio all’IFRS 16
Necessari tre requisiti per individuare le operazioni pregresse assoggettate a regime transitorio
Nell’attesa che venga emanato il decreto di coordinamento delle basi imponibili IRES e IRAP a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell’IFRS 16, risulta opportuno chiedersi se il legislatore si occuperà della transizione al nuovo principio oppure se risulterà necessario ricorrere alle disposizioni fiscali generali che regolano il fenomeno della FTA, come fatto in sede di coordinamento fiscale dell’IFRS 15.
In linea di principio, nella gestione della transizione all’applicazione di un nuovo principio contabile, in base al c.d. principio di neutralità fiscale delle operazioni pregresse, risulta assodata la conservazione del regime fiscale previgente ogniqualvolta il passaggio dalle vecchie alle nuove regole determini effetti di tassazione anomala.
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