Prededuzione a rischio per i nuovi finanziamenti alle imprese in crisi
Nella liquidazione giudiziale, niente beneficio se il piano era fondato su dati falsi e il finanziatore ne era a conoscenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal DLgs. 14/2019, stabilisce alcune novità in tema di finanziamenti prededucibili, in vigore dal 15 agosto 2020: ad esempio, non è più prevista l’ipotesi della prededucibilità della finanza-ponte di cui all’art. 182-quater comma 2 del RD 267/1942, ovvero erogata in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o di quella di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
È, invece, confermata la prededucibilità dei finanziamenti in esecuzione, prevista dal precedente comma 1: in particolare, l’art. 101 comma 1 del DLgs. 14/2019 stabilisce che, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti
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