La somministrazione fraudolenta non esclude la solidarietà negli appalti
L’ipotesi sussiste anche laddove la somministrazione sia posta in essere al fine di eludere norme di legge o contrattuali
Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Tale disposizione introduce dunque la responsabilità solidale nell’appalto, assicurando ai lavoratori coinvolti una maggior tutela, specie nelle
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