È ordinaria amministrazione l’attività «normale» per l’impresa
Soluzione preferibile a quella che ravvisa l’ordinaria amministrazione nell’attività strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale
Il potere di “gestione” degli amministratori delle società di capitali, da svolgere nel rispetto del nuovo art. 2086 comma 2 c.c., è delimitato dalla funzionalità rispetto al compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art. 2380-bis comma 1 c.c.). Il potere di “rappresentanza”, invece, ex art. 2384 c.c., è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (c.d. exceptio doli).
Rispetto a tale dato normativo, è frequente negli statuti delle società di capitali il ricorso a clausole che limitano i poteri degli amministratori ai soli atti di ordinaria amministrazione, eventualmente subordinando il compimento degli ...
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