Senza attuazione efficace il modello 231 non esclude la responsabilità dell’ente
Per quanto ben articolato e adeguato, deve tradursi e integrarsi con un sistema di procedure, informazioni e controlli
Nella materia degli infortuni sul lavoro si è passati da un approccio giurisprudenziale “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello maggiormente “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Questi ultimi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 81/2008, sono anch’essi gravati del dovere di osservanza di specifiche disposizioni cautelari nonché di quello di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Ci si è mossi, così, verso il principio di autoresponsabilità del lavoratore, abbandonando il criterio esterno delle mansioni e sostituendolo con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità umana del fattore
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41