Criteri per misurare la detassazione dei premi da fissare con anticipo
Per il beneficio è necessario che la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga dopo la stipula del contratto collettivo
Il nostro ordinamento prevede una modalità di tassazione agevolata sui premi di risultato (applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%) al ricorrere di alcuni requisiti, vale a dire: il premio deve avere un limite complessivo pari a 3.000 euro; deve essere di ammontare variabile e legato a “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili”; deve essere definito ed erogato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.
La disciplina del regime di detassazione (oltre che di decontribuzione) dei premi di risultato è contenuta all’art. 1 commi 182-189 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall’art.
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