Definizione di consumatore più ampia per la composizione della crisi
Il DLgs. 14/2019 estende la nozione anche alla persona fisica socia di società di persone se il sovraindebitamento riguarda debiti personali
Tra i soggetti che possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 rientra il consumatore, definito, dall’art. 6, comma 2, lett. b), come il debitore, persona fisica, che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
La Cassazione, con sentenza n. 1869/2016, ha espresso un principio di diritto con cui ha esteso la nozione di consumatore anche al professionista ovvero all’imprenditore, purché le relazioni di impresa o professionali “non abbiano dato vita ad obbligazioni residue”, esclusivamente “esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni ...
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